Il Dott. Pietro Bevilacqua replica al nostro post sul rigetto del ricorso al TAR

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Ritengo preliminarmente evidenziare che non vi è alcuna guerra in corso con L’amministrazione Comunale di Ficarazzi e non ho ricorso alla nomina a Comandante f.f. dell’Ispettore Fazio ma all’annullamento della determina di nomina fino al 07/05/2013 e a quella di conferma fino al 31/12/2013. In questi tre anni di Comando i rapporti con l’Amministrazione comunale e con il Sindaco sono stati di grande collaborazione e stima e continuano ad esserli anche in questo momento. Ritengo opportuno però evidenziare che il Tribunale Amministrativo ha ritenuto esclusivamente di non essere competente nella controversia rimandando la decisione di merito ( e non come erroneamente evidenziato nell’articolo) al giudice ordinario ove certamente il sottoscritto si rivolgerà nei prossimi giorni richiedendo, se è il caso ,un provvedimento di urgenza. Ciò che dispiace sottolineare adesso è certamente che in questo contenzioso l’Amministrazione Comunale ha dovuto spendere denaro pubblico per le spese legali di costituzione in un momento di grande crisi facendosene totalmente carico vista la compensazione delle spese disposte dal Tar! Spero ancora in una definizione transattiva della vicenda per evitare altre possibili eventuali responsabilità erariali che già con questa prima decisione si potrebbero essere “materializzate”. Ritengo quindi rinviare chi legge alla lettura dell’ ‘art.11 comma 2 del Codice del Processo Amministrativo . La decisione è solo rinviata! Del resto,lo stesso Sindaco, al quale rinnovo la mia stima e la mia amicizia, nella determina di annullamento in autotutela riteneva che la competenza fosse proprio del Tar! Pare infine doveroso evidenziare che la procedura di assunzione è stata correttamente eseguita in ossequio a quando disposto dall’art. 110 TUELL richiamato dagli articoli 19 (minato extra pianta organica per esigenze gestionali)
1. 11 Sindaco, ai sensi dell’art. 6. comma 4.5.6 e 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modifiche ed integrazioni – per esigenze gestionali – sentita la Giunta, intuita personae. e previa verifica del curriculum. può stipulare contratti di diritto privato individuali nella misura del 5% dei funzionali e istruttori direttivi della pianta organica vigente ed al di fuori di questa per figure professionali quali dirigenti, alte specializzazioni, funzionar! dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. 1 contratti di cui al” precedente 1° comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti C.C.N. e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta, da una indennità ad peraonam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
3. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad pcrsonam sono definiti in stretta correlazione con il bilanci dell’Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. 1! contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui alFart. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1 9^2. n. 504 e successive modifiche ed integrazioni) e 42(Disciplina dei concorsi e delle assunzioni)

1. La procedura per l’assunzione del personale sono stabilite dal presente regolamento secondo le norme previste dalla normativa generale, fatte salve eventuali diverse previsioni contenute nel presente regolamento.
2. La disciplina generale stabilita daL’a Legge ~. 53/99. dalle assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette ovvero ai disabili, si applica entro i limiti e con ,c modalità stabilite dalle norme predette per gii Enti Pubblici.
3. L’assunzione dei dipendenti e l’accesso ai singoli profili professionali avvengono:
a) Per concorso pubblico per titoli:
b) Mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento:
e) Mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagliappartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/99 e successive modificheed integrazioni;
d) Mediante selezione per l’assunzione del personale a tempo determinato per esigenzetemporanee o stagionali o per particolari manifestazioni:
e) Chiamate intuiti personae per assunzioni di Dirigenti e Funzionar! direttivi, responsabili di servizi ed uffici a tempo determinato con contratto di diritto privato, in
applicazione deli’art. 51. L. 144/90- 127/97 e s. m.:
f) Concorso riservato agli interni ai sensi della normativa vigente in materia: gi concorso interno per passaggio di categoria – progressione verticale. I posti vacanti della dotazione organica saranno coperti prioritariamente mediante selezione verticale:
4. Ai fini di effettuare le procedure selettive per la progressi 8 del Vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi che parla di procedure selettive e concorsi all’interno dell’ente (allegato). Pare doveroso infine evidenziare cge contrariamente a quanto asserito nella memoria di costituzione dall’avvocato nominato dal Comune è chiara la “vigenza” dell’articolo 110 TUELL poichè ribadito nell’art. 2 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Art. 2
Ambito di applicazioni
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonche’ negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali e’ assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonche’ di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.)

Pietro Bevilacqua



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