Lettera Aperta del Dott.Pietro Bevilacqua

Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Per l’ennesima volta assisto ad una pubblicazione della testata giornalistica Statale 113 che si limita a pubblicare integralmente le dichiarazioni effettuate dalla Dott.ssa Saccomanno di carattere diffamatorio nei confronti dello scrivente. Sono costretto quindi nuovamente ad esercitare il diritto di replica difendendo la mia reputazione esponendo il sottoscritto e la propria famiglia che vive il territorio per ristabilire la verità, quella verità che è provata da documenti in mio possesso e non dalle mere illazioni .Bene, per quanto riguarda i corsi di formazione professionale vorrei evidenziare la levatura di tali corsi, finanziati dalla Regione Siciliana e diretti esclusivamente al personale facente parte delle forze di polizia laureato con curriculum di tutto rispetto. La stessa Dott.ssa Saccomanno ha partecipato, a questi corsi per “Esperto in tali materie di polizia Locale” ed in uno di questi è stata anche una mia discente. A questi corsi hanno partecipato parecchi commissari di Polizia Municipale di Palermo e della provincia che a giudicare dalle valutazioni attribuitemi nei questionari di valutazione di fine corso hanno apprezzato il mio stile di insegnamento. Vorrei precisare che il sottoscritto, depositando il proprio curriculum professionale, ha partecipato ad una regolare selezione presso L’Ente di formazione, l’unico in Regione che propone corsi riconosciuti in materia di polizia locale, e solo dopo una attenta analisi da parte del comitato tecnico scientifico, formato anche da magistrati illustri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo è stato nominato Docente e Tutor . Per quando riguarda il cd.” Reato di falso” con sentenza definitiva che mi è stato “attribuito”, mi sembra doveroso evidenziare che, contrariamente a quanto falsamente dichiarato, (mi riservo di depositare denuncia querela a carico della Dott.ssa Saccomanno) non esiste alcun reato di falso ma una sentenza civile, per fatti risalenti all’anno 2003, che ha accolto un procedimento ai sensi dell’art. 221 c. p.c. In tale procedimento di natura civile, dove ogni anno per lo stesso motivo vengono citati centinaia di colleghi delle polizie municipali di tuta Italia essendo tale strumento l’unico modo che in diritto permette di annullare un verbale di contestazione (forse a questo forse fa riferimento la denunciante), si mira a provare la non corrispondenza al vero del documento impugnato, mentre in quello penale ( e non è questo il caso)si vuole individuare – e di conseguenza punire – l’autore del falso (artt. 476 e ss. del codice penale). Nel caso in specie il giudice “onorario GOT”, ha accolto la testimonianza di un parente prossimo al denunciante contravvenzionato, facendo “decadere” della cd. “fede privilegiata” un preavviso di violazione che lo scrivente aveva emesso a seguito di una infrazione al codice della strada durante una manifestazione a suffragio del Giudice Falcone….. Come si evince dal mio certificato di casellario giudiziale successivo al fatto, non ho alcun carico pendente, sentenza passato in giudicato o altro procedimento penale in corso. Per quanto riguarda i progetti in corso e gli acquisti effettuati presso il Comune di Ficarazzi si evidenzia che tutto ciò che è stato posso in essere ha ottenuto, su mia proposta, atto di indirizzo da parte dell’Amministrazione Comunale presente e passata nonché copertura finanziaria con fondi comunali, ex art. 208, ma anche Europei e regionali. Voglio infine fare un doveroso appunto sui distintivi di grado della Polizia Municipale oggetto di diversi esposti da parte della Sig.ra Saccomanno che nota tali difformità, qualora ve ne fossero, solo presso il Comune di Ficarazzi….. I distintivi di grado, che non sono gradi militarie per decreto per altro si devono distinguere dagli stessi, rappresentano le funzioni e l’anzianità di servizio. Prova ne sono i due nuovissimi comandanti di corpo di Caltanissetta e Roma entrambi nominati ai sensi dell’art. 110 TUELL cosi come richiamati dall’art 19 del D.lgs 165/2001. Bene i gradi cd. “apicali” e quindi di comandante di corpo e responsabili di servizio sono gradi funzionali. Lo stesso Dott. Filippo Oliveri ed Il Comandante del Corpo di Villabate ff. Sig. Giuseppe Tuzzolino, che attualmente indossano legittimamente il grado funzionale di Capitano, Maggiore o Commissario Capo che dir si voglia, tornando al loro originario incarico presso il comando di appartenza ritornerebbero al grado di tenente o Commissario di Pm. Voglio fare un esempio, e la Sicilia ne è piena, come ne sono pieni i comuni italiani di colleghi di categoria C incaricati, perché ne hanno i titoli di studio e professionali, del titolo di comandante di corpo ai sensi dell’art. 110 TUELL Esempio esclatante è l’attuale Comandante di Caltanissetta, il Dott. Maurizio Parisi che risulta inquadrato come funzionario categoria D3 nel comparto Giustizia essendo direttore di Cancelleria presso la corte di appello di Palermo, di fatto a Caltanissetta in virtù del suo incarico indossa il grado di Dirigente di Polizia Municipale (Colonnello). Tale situazione è assolutamente confortata proprio dal decreto assessoriale del 2006 e dai centinaia di comandanti di corpo responsabili di servizio che a causa di un decreto assessoriale sui gradi funzionali della Polizia Municipale quantomeno “discutibile” alla revoca dell’incarico di funzioni dirigenziali da parte dei sindaci ritornano rispettivamente dal grado di Capitano al Grado di Tenente e dal grado di Maggiore al Grado di Capitano se inquadrati rispettivamente in D1 o D3 o se inquadrati in categoria C con il grado funzionale di anzianità previsto per l’appunto da tale decreto assessoriale (qualche esempio Comandanti Dirigenti Palermo comandante Messina (generale) se retrocesso passerebbe al grado di colonnello, il dirigente amministrativo Cacciatore dovrebbe indossare il grado di Tenente colonnello, Carini da maggiore a Tenente, Altavilla da Capitano a tenente, etc.etc.. Per quanto riguarda la “qualifica” di ufficiale di polizia giudiziaria, se mai ce ne fosse id bisogno spiegarlo, la qualifica si ottiene non, per il semplice fatto che si indossino i gradi come asserito, ma per il fatto che la qualifica è ascrivibile così come disposto dagli articoli 55 e 57 del c.p.p. nonché alla legge quadro sulla polizia municipale che attribuisce tale “qualità” a tutti coloro che per la declaratoria contrattuale e di fatto sono “addetti al coordinamento e controllo del personale” e quindi a tutti coloro che sono inquadrati nella categoria D. Bene, se pur contratto a tempo determinato, il sottoscritto per tre anni e tutti coloro, che pur non avendo alcun rapporto come lo scrivente con la Pubblica Amministrazione, hanno stipulato un regolare contratto di categoria D o un contratto per la dirigenza ai sensi dell’art. 110 TUELL e/o D.lgs 165/2001 hanno acquisito di fatto e di diritto tale attribuzione di qualifica che si ottiene quindi con automatismo contrattuale. Vorrei a questo punto, infine, fare un appunto sul ricorso alla nomina del collega Oliveri, bene i ricorsi sono due ed è stata richiesta istanza di prelievo al TAR. Presto avremo notizie e certamente non fra cinque anni come ha dichiarato la Dott.ssa Saccomanno alla quale stranamente sta molto a cuore tale procedura…..

Dott. Pietroantonio Bevilacqua



 

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